salta al contenuto

Albo CTU

Avviso di indizione della riunione del comitato per l’iscrizione all’albo dei ctu per l’anno 2022

COSA E'?

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/come_fare_per_iscrizione_albi_consulenti_tecnici_periti?tab=d
 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.; artt. 66 e ss. disp. att. c.p.p.

CHI PUO' RICHIEDERLO?

Possono essere iscritti all'Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali e sono animati da spirito di correttezza e trasparenza.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

ELENCO NAZIONALE DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO - art. 24-bis disp. att. c.p.c. :
introdotto dall'art. 4, comma 2, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 - prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un Elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria e registrerà da gennaio 2024 gli incarichi ricevuti nel tempo dai CTU.
L’art. 16-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 - introdotto dal successivo art. 14, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 - prevede che le domande di iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici d’ufficio, e all’Albo dei periti presso il tribunale siano fatte in modalità telematiche e che gli Albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche. 

DOVE SI RICHIEDE

Tutta la procedura deve essere espletata tramite l'apposito portale:  ministeriale https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home

QUANTO COSTA

TEMPI

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

NOTE

Non e' possibile essere iscritti all'albo CTU di un Tribunale diverso rispetto a quello competente nel comune di residenza o del domicilio professionale.
Gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Giudice sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio competente la cessazione dell'attivita' professionale ed il cambiamento dell'indirizzo e del numero telefonico.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 co. 2° delle disp. att. del c.p.c., NESSUNO PUO’ ESSERE ISCRITTO IN PIU’ DI UN ALBO C.T.U.