salta al contenuto

Composizione delle crisi da sovraindebitamento

COS'E'

I soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

NORMATIVA

  • Regio Decreto 267 del 16 marzo 1942 e s.m. e i. art. 28 (R.D. 267 del 16 marzo 1942 e succ. modifiche artt.1 e 28)
  • Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, Capo II - Sezione I, come integrata e modificata con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (modifiche entrate in vigore il 18 gennaio 2013) (Legge n.3 del 27-1-2012 con successive modifiche)

CHI PUO' RICHIEDERLE

Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento disciplinato dalla Legge Fallimentare di cui al regio decreto 16/03/1942 numero 267  (piccoli imprenditori, professionisti), di seguito chiamati  “debitori” e i privati in genere, di seguito chiamati “consumatori”.  Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1 della legge fallimentare sono soggetti a fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti (cioè basta non soddisfare uno dei tre requisiti per essere soggetto a fallimento):

  • avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio della attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 (cioè: basta  superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
  • avere realizzato, nei medesimi esercizi,  ricavi lordi per un ammontare complessivo  non superiore ad euro 200.000 (basta  superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
  • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

DOVE

Presso Ordine dei Commercialisti di Como, secondo le modalità scaricabili qui

COME SI SVOLGE

Innanzi tutto va verificata la fattibilità della proposta. A tale scopo il debitore/consumatore DEVE presentare, ai sensi dell’art. 15 Legge 3/2012, istanza presso l’O.C.C. costituito dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como, autorizzati ed iscritti al n. 111 del Registro degli Organismi del Ministero della Giustizia (vedi Cass. N.19740/2017).

L’O.C.C., esaminata la situazione, esprimerà la propria valutazione sulla fattibilità della proposta.

Si precisa che la presentazione del ricorso per la nomina del professionista e il conseguente provvedimento non sospendono le esecuzioni in corso.

Ultimata la fase di studio, di ricerche e di incontri con il ricorrente, il professionista nominato comunicherà al debitore/consumatore l’esito della verifica.

Qualora la valutazione del professionista sia favorevole, il debitore/consumatore potrà presentare la proposta.

NOTA BENE

Le procedure sono:

  1. l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore/consumatore;
  2. il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori riservato ai soli consumatori.
  3. La liquidazione del patrimonio, comportante la liquidazione di tutti i beni, che può essere chiesta sia dal debitore che dal consumatore.

ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO DEL CONSUMATORE

Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del consumatore, non comportano necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.

L'accordo richiede il voto favorevole dei titolari di almeno il 60% dei crediti.

La procedura intesa all' Accordo con i creditori comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale e con rateazioni, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo.  Analogo scopo ha il Piano del consumatore, con la differenza che in questo caso non è necessario l'accordo  preventivo con i creditori, ma il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del Tribunale e ai creditori rimane la possibilità di impugnare l’omologa.

Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l'eventuale cessione di propri crediti futuri e attraverso la prestazione di garanzie da parte di terzi . Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che l'accordo o il piano che egli propone sia realizzabile. Qualora sia necessario a tal fine l'intervento di terzi che offrano garanzie, occorre acquisire il loro consenso scritto con l’indicazione dei redditi o beni che essi mettono a disposizione.

Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l'omologazione (cioè il provvedimento che rende vincolante l’accordo o il piano per tutti i creditori).

Il procedimento ha connotazioni diverse per la proposta di accordo e per il piano del consumatore.

La proposta di accordo comporta che il tribunale ordini determinate forme di pubblicità. Il tribunale provvede quindi  all'interpello di tutti i creditori e occorre che vi sia il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell'ammontare dei crediti.

L'omologazione del piano del consumatore è più semplice, ma comporta anch'essa la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso. Con il decreto che fissa l’udienza il Giudice dispone la sospensione delle azioni esecutive in caso di proposizione di un “accordo” mentre può sospendere le stesse in caso di proposizione di un “piano del consumatore”, solo qualora “la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano”.

Il giudice omologa il piano quando:

  • verifica  la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili ecc.);
  • esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
  • esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel corso della procedura di omologa del “piano” ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del consumatore.

EFFETTI

L’accordo/piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori  al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta (in caso di accordo) o è stato omologato il piano mentre i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell’accordo/piano.

Gli effetti dell’accordo o della omologazione possono cessare (vedi di seguito le ipotesi principali) e la conseguenza, in alcuni casi, sarà la conversione automatica della procedura di composizione della crisi (accordo di ristrutturazione o piano del consumatore) nella più grave procedura di liquidazione dei beni del debitore.

Le ipotesi principali sono le seguenti:

  • Cessazione di diritto degli effetti dell'accordo e della efficacia della omologazione del piano del consumatore: quando il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. In questo caso è prevista la conversione in procedura di liquidazione dei beni.
  • Revoca dell'accordo e della omologazione del piano del consumatore, nel caso in cui risultino compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Anche in questo caso è prevista la conversione in procedura di liquidazione dei beni.
  • Annullamento dell'accordo o cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore pronunciati dal giudice, su istanza di alcuno dei creditori, quando con dolo o con colpa grave è stato aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero siano state dolosamente simulate attività inesistenti. Anche in tal caso è prevista la conversione in procedura di liquidazione dei beni.
  • Risoluzione dell'accordo o cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore, pronunciati dal giudice, su richiesta di alcuno dei creditori, quando il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo o dal piano, le garanzie promesse non vengono costituite o l'esecuzione dell'accordo o del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore stesso. In tali casi la conversione in procedura di liquidazione dei beni ha luogo solo qualora le pronunce siano state determinate da cause imputabili al debitore.