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Tutela minore

Cos’è

La tutela è uno strumento per proteggere il minore quando entrambi i genitori sono morti o quando, per altre cause, non possono esercitare la potestà genitoriale (ad esempio, nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, residenza all’estero dei genitori, decadenza dalla potestà genitoriale, ecc.), ed ha luogo presso il Tribunale nel cui circondario vi è la sede principale degli affari e degli interessi del minore (e, quindi, sostanzialmente, dove è la sua residenza o dimora abituale).

Il tutore è di regola la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà; tale designazione può avvenire per testamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza, o se ostano gravi motivi, la scelta può cadere sugli ascendenti o altri prossimi parenti o affini. In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta.

Se mancano parenti conosciuti o idonei nel luogo di domicilio dell'incapace, può essere investita della tutela l'amministrazione locale o un ente di assistenza che poi operano attraverso un incaricato, provvedendo a svolgere direttamente l'attività di rappresentanza o assistenza.

Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minori, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.

Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare il minore in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.

Normativa

Art. 343 e ss. cod. civ.

Come si apre

Su segnalazione di familiari o di altri soggetti.

Hanno l’obbligo di informare il Giudice Tutelare per l’apertura della tutela:

  • l’ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore, ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti;
  • il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un Tutore o protutore;
  • il cancelliere che ha depositato in cancelleria un provvedimento da cui deriva l’apertura di una tutela;
  • i parenti entro il 3° grado;
  • la persona designata quale tutore o protutore.

Documenti da allegare al ricorso:

  • certificato di residenza
  • estratto dell’atto di nascita (viene rilasciato dal Comune)
  • stato di famiglia
  • eventuale atto di designazione da parte dei genitori (con traduzione giurata se in lingua straniera).

Dove

Presso il Tribunale di Como - Cancelleria della Volontaria Giurisdizione - piano 3° - stanza 317

Per gli orari di apertura consultare la pagina dell’ufficio.

Per carenze di organico la cancelleria non può purtroppo fornire informazioni telefoniche.

I rendiconti annuali della gestione economica vanno consegnati presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Come si svolge

Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità.

Se il minore ha compiuto 16 anni, lo stesso deve essere sentito dal Giudice. A tal fine egli dovrà comparire, insieme al tutore, all’udienza fissata per il giuramento.

Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.

Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni del minore per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti ed i debiti dell'incapace.

Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l’attività richiesta.

Doveri

Il Tutore deve:

  • aver cura della persona del minore;
  • rappresentare il minore in tutti gli atti civili;
  • amministrare i beni del minore;
  • procedere alla formazione dell’inventario dei beni del minore;
  • tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice Tutelare (T13 TUTELA -RENDICONTO ANNUALE).

Il tutore può chiedere ed ottenere dal Giudice Tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo Tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento.

Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri.

Il Giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi.

Autorizzazioni

Per il compimento di alcuni atti è necessario che il tutore sia autorizzato dal Giudice Tutelare.

Tali atti riguardano:

È invece possibile utilizzare il modulo generico (T12 - DOMANDA GENERICA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE) per le seguenti richieste:

  • la cancellazione di ipoteche o lo svincolo da pegni
  • l’assunzione di obbligazioni (salvo che le stesse riguardino spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del patrimonio)
  • le donazioni o i legati sottoposti a pesi o a condizioni
  • la stipula di contratti di locazione ultranovennali
  • l’instaurazione di giudizi (ad eccezione di alcuni procedimenti urgenti specificati dall’art. 374 n.5 c.c.).

Per altri atti è necessaria l’autorizzazione del Tribunale, previo parere del Giudice Tutelare e con l’intervento del Pubblico Ministero:

  • alienazione di beni (ad eccezione di quelli soggetti a facile deterioramento);
  • costituzione di pegni o di ipoteche;
  • stipula di divisioni, compromessi o transazioni.

Gli atti compiuti dal tutore senza le necessarie autorizzazioni possono essere annullati su istanza del tutore stesso, del minore (una volta raggiunta la maggiore età), o dei suoi aventi causa.

N.B. Per quanto riguarda, in particolare, i capitali del tutelato, il tutore deve investire il denaro, di regola, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi postali o bancari, in mutui ipotecari o obbligazioni emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, oppure nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato. Tuttavia, il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

Rapporti con istituti affini

Il minore ultrasedicenne che, autorizzato, abbia contratto matrimonio, è soggetto alla curatela anziché alla tutela.

Pertanto può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre, per quelli di straordinaria amministrazione, necessita del consenso del curatore e, a seconda dei casi, dell’autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale.

NB.

L’ufficio tutelare è essenzialmente gratuito. Solo nei casi in cui esso sia particolarmente gravoso per l’entità del patrimonio e le attività da compiere, può essere assegnata al tutore un’equa indennità.

È possibile ricevere una copia del provvedimento del Giudice direttamente a casa propria consegnando in Cancelleria al momento del deposito dell’istanza una busta debitamente affrancata e compilata con il proprio indirizzo postale.

Provvedimento del Giudice Popolare

Costi

I costi di ciascuna istanza sono descritti nei vari moduli specifici.

Per il ritiro delle copie del decreto è possibile consultare la seguente tabella: Importi del diritto di copia

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