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Tutela interdetto

Cos’è

La tutela è uno strumento per proteggere le persone che siano state dichiarate interdette.

Possono essere interdetti il maggiore di età ed il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione, anche tenuto conto della complessità della gestione patrimoniale (art. 414 cod. civ.).

Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi tutore una persona estranea (ad es. in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi).

In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta.

Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minorenni, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.

Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare l’interdetto in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.

Normativa

Art. 414 e ss. cod. civ.

Come si apre

La tutela a favore dell’interdetto si apre con la nomina del tutore provvisorio o a seguito della pubblicazione (cioè deposito in cancelleria) della sentenza di interdizione.

Il processo di interdizione deve essere promosso necessariamentecon l’assistenza di un legale e si conclude con una sentenza del Tribunale.

L'istanza dì interdizione a norma dell'art. 417 del c.c. può essere promossa:

  • dal coniuge
  • dai parenti entro il quarto grado
  • dagli affini entro il secondo grado
  • dal tutore o curatore
  • dal pubblico ministero

Documenti da allegare al ricorso:

  • certificato di residenza
  • estratto dell’atto di nascita (viene rilasciato dal Comune)
  • stato di famiglia
  • documentazione medica (ove disponibile)

Dove

Presso il Tribunale di Como - Cancelleria della Volontaria Giurisdizione - piano 3° - stanza 317

Per gli orari di apertura consultare la pagina dell’ufficio.

Per carenze di organico la cancelleria non può purtroppo fornire informazioni telefoniche.

I rendiconti annuali della gestione economica vanno consegnati presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione

Il tutore definitivo viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità.

Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.

Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni dell’interdetto per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti ed i debiti dell’interedetto

Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l’attività richiesta.

Doveri

Il tutore deve:

  • aver cura dell’interdetto;
  • rappresentare l’ interdetto in tutti gli atti civili;
  • amministrare i beni dell’interdetto;
  • procedere alla formazione dell’inventario dei beni dell’interdetto;
  • tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice Tutelare (modulo T13 TUTELA -RENDICONTO ANNUALE).

Il tutore può chiedere ed ottenere dal Giudice Tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo Tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento.

Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri.

Il Giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi.

Autorizzazioni

Per il compimento di alcuni atti è necessario che il tutore sia autorizzato dal Giudice Tutelare.

Tali atti riguardano:

È invece possibile utilizzare il modulo generico (T12 TUTELA - DOMANDA GENERICA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE) per le seguenti richieste:

  • la cancellazione di ipoteche o lo svincolo da pegni
  • l’assunzione di obbligazioni (salvo che le stesse riguardino spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto e per l’ordinaria amministrazione del patrimonio)
  • le donazioni o i legati sottoposti a pesi o a condizioni
  • la stipula di contratti di locazione ultranovennali
  • l’instaurazione di giudizi (ad eccezione di alcuni procedimenti urgenti specificati dall’art. 374 n.5 c.c.).

Per altri atti è necessaria l’autorizzazione del Tribunale, previo parere del Giudice Tutelare e con l’intervento del Pubblico Ministero:

  • alienazione di beni (ad eccezione di quelli soggetti a facile deterioramento);
  • costituzione di pegni o di ipoteche;
  • stipula di divisioni, compromessi o transazioni.

Gli atti compiuti dal tutore senza le necessarie autorizzazioni possono essere annullati su istanza del tutore stesso, dell’interdetto, dei suoi eredi o aventi causa.

N.B. Per quanto riguarda, in particolare, i capitali del tutelato, il tutore deve investire il denaro, di regola, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi postali o bancari, in mutui ipotecari o obbligazioni emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, oppure nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato. Tuttavia, il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

Effetti

La sentenza di interdizione priva l’interessato della capacità di agire, quindi di compiere validamente attività giuridicamente rilevanti, fatta eccezione per gli atti di ordinaria amministrazione che il Tribunale abbia eventualmente autorizzato l’interdetto a compiere autonomamente.

Gli atti compiuti dall’interdetto in violazione di quanto sopra possono essere annullati su istanza del tutore, dello stesso interdetto o dei suoi eredi.

Rapporti con istituti affini

L’incapace parziale che sia stato inabilitato è soggetto alla curatela anziché alla tutela.

Pertanto può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre, per quelli di straordinaria amministrazione, necessita del consenso del curatore e, a seconda dei casi, dell’autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale.

Qualora il soggetto interessato sia parzialmente incapace, ovvero, in caso di incapacità totale, qualora la gestione degli interessi del medesimo non sia complessa, può essere promosso il procedimento per la nomina dell’Amministrazione di sostegno.

Nota bene

L’ufficio tutelare è essenzialmente gratuito. Solo nei casi in cui esso sia particolarmente gravoso per l’entità del patrimonio e le attività da compiere, può essere assegnata al tutore un’equa indennità.

NB.

È possibile ricevere una copia del provvedimento del Giudice direttamente a casa propria consegnando in Cancelleria al momento del deposito dell’istanza una busta debitamente affrancata e compilata con il proprio indirizzo postale.

Costi

I costi di ciascuna istanza sono descritti nei vari moduli specifici.

Per il ritiro delle copie del decreto è possibile consultare la seguente tabella: Importi del diritto di copia

Per presentare l’istanza di interdizione occorre rivolgersi al Tribunale, con l’assistenza obbligatoria di un legale.

Le spese da considerare sono quelle legali, a meno che l’istanza venga richiesta dal Pubblico Ministero o che la parte ricorrente venga ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

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