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F.A.Q. Tirocini Formativi presso il Tribunale

  1. Quali sono i requisiti di accesso al Tirocinio Formativo?
    • media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato,diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale,diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
    • in alternativa un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
    • non aver compiuto i trenta anni di età.

  2. Si può scegliere tra civile e penale?
    Successivamente all’invio della domanda il richiedente sarà contattato dalla Segreteria del Magistrato Coordinatore dei tirocini formativi, Dott. Carlo Cecchetti, il quale, durante un colloquio conoscitivo, inviterà il richiedente ad esprimere una preferenza.
    Tuttavia, l’effettivo affidamento al ramo civilistico o penalistico dipende anche dalla disponibilità dei Magistrati affidatari e dalle esigenze organizzative del Tribunale.

  3. Si può fare metà periodo di tirocinio nel civile e metà nel penale?
    No. Il momento iniziale di tirocinio richiede un grande investimento di tempo e impegno da parte sia del Giudice affidatario che del tirocinante, sia per la creazione di un rapporto di fiducia che per l’organizzazione del lavoro. Il passaggio da un Magistrato all’altro determinerebbe un inopportuno dispendio di energie da parte di entrambe le parti.

  4. Quanto dura il tirocinio?
    Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi.

  5. Il tirocinio può essere contestuale allo svolgimento della pratica legale?
    Si. Ai fini dell’accesso all’esame di Stato i tirocinanti dovranno svolgere un periodo di almeno sei mesi, contestualmente al tirocinio in Tribunale, presso uno studio legale. E’ necessaria l’iscrizione all’albo dei praticanti presso l’Ordine degli Avvocati.
    N.B.: I tirocinanti non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

  6. Quale frequenza è richiesta?
    Dipende dal Magistrato affidatario ma in media si tratta di un arco temporale tra i due e i tre giorni a settimana, oltre alle attività di stesura bozze, ricerche o studio, svolte in autonomia di volta in volta assegnate dal Magistrato affidatario.

  7. Che tipo di attività si svolgono?
    Dipende dal Magistrato affidatario. L’attività può essere comprensiva di verbalizzazione durante le udienze, studio dei fascicoli, ricerche, scrittura di bozze di provvedimenti, attività di gestione del ruolo.
    Oltre alle suddette attività, è prassi del Tribunale di Como far assistere, in base a turnazioni, i tirocinanti alle udienze presidenziali di famiglia ed alle udienze di ATP (accertamenti tecnici preventivi).

  8. Come presentare la domanda?
    La domanda deve essere presentata online, Mediante l'apposito form on line.
    La Segreteria fissa successivamente un colloquio conoscitivo con il Magistrato coordinatore dei tirocini formativi.

  9.  Il Tirocinio presso gli uffici giudiziari è incompatibile con il tirocinio forense o altre attività?
    Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione e se entrambi rispettano i requisiti previsti per ambedue di impegno costanza e assiduità.

  10. Quanti tirocinanti possono coadiuvare il medesimo magistrato?
    Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due tirocinanti.

  11. Quali obblighi comportamentali deve tenere lo stagista presso gli uffici giudiziari?
    L’attività dei tirocinanti si svolge sotto la guida e il controllo del Magistrato affidatario e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso.