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Accettazione eredità con beneficio d'inventario

Cos’è

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario consente di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede: in questo modo l’erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato.

A volte l'accettazione beneficiata non è facoltativa, ma obbligatoria; in particolare devono accettare con beneficio d'inventario:

  1. i minori o gli interdetti (art. 471 c.c.);
  2. i minori emancipati o gli inabilitati (art. 472 c.c.)
  3. le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali (art. 473 c.c.).

La necessità della accettazione beneficiata non significa che questa sia automatica, perché è pur sempre necessario che vi sia un atto di accettazione compiuto (per quanto riguarda i minori e gli interdetti) dal tutore o dal genitore con l'autorizzazione del giudice tutelare e, per il minore emancipato e l'inabilitato, con il consenso del curatore e l'autorizzazione del Giudice tutelare

Normativa

Artt. 471-472-473 e 484 e segg. del codice civile.

Chi può richiedere

Può essere richiesta dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.

Dove

Per la dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario ci si deve rivolgere alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e Successioni del Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del deceduto.

Ci si può rivolgere anche ad un notaio che trasmetterà poi l’atto al Tribunale, che ne curerà la trascrizione all’Ufficio del Territorio.

Come si svolge

Per dichiarare l’accettazione di eredità con beneficio d’inventario va fissato un appuntamento con la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e Successioni del Tribunale. Per la redazione di un verbale di accettazione con beneficio di inventario è necessario prima fissare un appuntamento. Per prenotare l'appuntamento è necessario collegarsi al sito del Tribunale, cliccare nello spazio dedicato alle "Prenotazioni on-line degli appuntamenti presso le Cancellerie del Tribunale" ed accedere alla sezione "Cancelleria Volontaria Giurisdizione".

Il giorno fissato per l’appuntamento dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

  • due marche da bollo da € 16,00
  • una marca da bollo da € 11,63
  • copia del documento d’identità e del codice fiscale dell’accettante (nel caso di rappresentanza anche del rappresentato/a con la relativa autorizzazione)
  • copie certificato di morte in carta semplice e codice fiscale del defunto
  • se il defunto ha fatto testamento, portarne fotocopia
  • ricevuta del versamento di € 294,00 mediante F24 da effettuarsi presso Uffici Postali, Banche o Concessionario.

Il Mod. F24 dovrà essere compilato con le seguenti indicazioni:

  • Codice Ufficio: KUN
  • Tipo: R
    • Codice Tributo T91T -  Imposta di Bollo -  € 59,00
    • Codice Tributo T92T - Imposta Ipotecaria - € 200,00
    • Codice Tributo T93T - Tassa Ipotecaria - € 35,00

Fac-simile mod. F24 (Conservatoria)

Nota bene: IL VERSAMENTO MEDIANTE F24 VA EFFETTUATO LO STESSO GIORNO DELL'ATTO CON IL NUMERO DI PRATICA DA INSERIRE NEL CAMPO "CODICE ATTO"; PERTANTO E' NECESSARIO PASSARE PRIMA IN CANCELLERIA.

NB

La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio che ne curi il deposito in cancelleria (art. 770 c.p.c.). La cancelleria provvede comunque ad annotarne i dati relativi nel registro successioni.

Costi

Per la redazione della dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio d’inventario:

  • due marche da bollo da € 16,00
  • una marca da bollo da € 11,63
  • Ricevuta versamento F24 di Euro 294,00 per la registrazione dell’atto all’agenzia delle entrate.

Tempi

L’atto viene redatto il giorno dell’appuntamento.

Informazioni utili

Se l’erede è in possesso dei beni ereditari (tutti o alcuni) e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario (cioè la separazione dei beni derivanti dal testatore da quelli già di proprietà dell'erede) lo deve fare entro 3 mesi dalla morte del testatore, altrimenti il chiamato è considerato erede puro e semplice.

L'accettazione deve invece avvenire entro i 40 giorni successivi al compimento dell’inventario.

Se il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

Chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare.