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Permesso di colloquio con persona detenuta

Informazioni generali:

Fino alla sentenza di I° grado i permessi di colloquio con imputati in stato di custodia cautelare vengono concessi ai parenti del detenuto dal Giudice che procede, in particolare:

  • dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari;

  • dal Giudice per le indagini preliminari dopo la conclusione delle indagini e prima dell’invio degli atti al dibattimento;

  • dal Tribunale e/o dalla Corte d’Assise durante la fase dibattimentale;

Dopo la sentenza di I° grado i permessi di colloquio sono concessi dal Direttore dell’istituto penitenziario presso il quale si trova ristretto il detenuto (art. 18 L. 354/75);

I parenti ed affini fino al secondo grado e/o persone conviventi (stato di convivenza documentato o autocertificato) possono ottenere, salvo specifiche esigenze cautelari valutate dall’A.G., permessi permanenti; tutti gli altri devono richiedere al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta.

A chi rivolgersi:

Nella fase delle indagini preliminari la domanda va presentata al Pubblico Ministero e, quindi, depositata nella Segreteria della Procura della Repubblica sita al I° piano del Palazzo di giustizia, in Como, Via Spallino, 5.

Dopo la conclusione delle indagini (dopo la richiesta del Pubblico Ministero di: rinvio a giudizio, giudizio immediato, applicazione pena, giudizio abbreviato, la domanda, indirizzata al Giudice per le indagini preliminari, va depositata nella

  • Cancelleria GIP/GUP, sita nel Palazzo di Giustizia, Como, Via Spallino, 5.

Nella fase dibattimentale (nel corso del giudizio ordinario, giudizio immediato, giudizio per direttissima, giudizio a seguito di citazione diretta) la domanda va presentata nella Cancelleria del Giudice adito, in particolare:

  • Cancelleria Dibattimento Penale (Como, Palazzo di Giustizia, Via Spallino, 5) per i processi rinviati al giudizio del Tribunale di Como e della Corte di Assise di Como.

I colloqui dei detenuti e degli internati con i familiari e le terze persone sono regolati dall’art. 18 della l. 26/7/75 n 354 e dall’art 37 del dpr 30/6/2000 n. 230.

Per i familiari si intendono:

  • il coniuge
  • il convivente
  • i parenti e gli affini entro il 4 grado

Per terze persone si intendono:

  • persone che hanno ragionevoli motivi per incontrare la persona detenuta.

Chi vuole visitare un detenuto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado , deve essere autorizzato dal direttore dell’istituto.

In attesa della pronuncia della sentenza di primo grado deve presentare la richiesta all’autorità giudiziaria che procede.

Per maggiori informazioni rivolgersi a: Dott.sa Patrizia Caraceni, Ufficio GIP del Tribunale.

I documenti da presentare sono:

  • richiesta di colloquio
  • documento di riconoscimento ed autocertificazione sull’esistenza del rapporto di parentela.
  • autocertificazione dello stato di convivenza.