Tribunale di Como
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Permesso di colloquio con persona detenuta
Informazioni generali:
Fino alla sentenza di I° grado i permessi di colloquio con imputati in stato di custodia cautelare vengono concessi ai parenti del detenuto dal Giudice che procede, in particolare:
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dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari;
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dal Giudice per le indagini preliminari dopo la conclusione delle indagini e prima dell’invio degli atti al dibattimento;
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dal Tribunale e/o dalla Corte d’Assise durante la fase dibattimentale;
Dopo la sentenza di I° grado i permessi di colloquio sono concessi dal Direttore dell’istituto penitenziario presso il quale si trova ristretto il detenuto (art. 18 L. 354/75);
I parenti ed affini fino al secondo grado e/o persone conviventi (stato di convivenza documentato o autocertificato) possono ottenere, salvo specifiche esigenze cautelari valutate dall’A.G., permessi permanenti; tutti gli altri devono richiedere al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta.
A chi rivolgersi:
Nella fase delle indagini preliminari la domanda va presentata al Pubblico Ministero e, quindi, depositata nella Segreteria della Procura della Repubblica sita al I° piano del Palazzo di giustizia, in Como, Via Spallino, 5.
Dopo la conclusione delle indagini (dopo la richiesta del Pubblico Ministero di: rinvio a giudizio, giudizio immediato, applicazione pena, giudizio abbreviato, la domanda, indirizzata al Giudice per le indagini preliminari, va depositata nella
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Cancelleria GIP/GUP, sita nel Palazzo di Giustizia, Como, Via Spallino, 5.
Nella fase dibattimentale (nel corso del giudizio ordinario, giudizio immediato, giudizio per direttissima, giudizio a seguito di citazione diretta) la domanda va presentata nella Cancelleria del Giudice adito, in particolare:
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Cancelleria Dibattimento Penale (Como, Palazzo di Giustizia, Via Spallino, 5) per i processi rinviati al giudizio del Tribunale di Como e della Corte di Assise di Como.
I colloqui dei detenuti e degli internati con i familiari e le terze persone sono regolati dall’art. 18 della l. 26/7/75 n 354 e dall’art 37 del dpr 30/6/2000 n. 230.
Per i familiari si intendono:
- il coniuge
- il convivente
- i parenti e gli affini entro il 4 grado
Per terze persone si intendono:
- persone che hanno ragionevoli motivi per incontrare la persona detenuta.
Chi vuole visitare un detenuto dopo la pronuncia della sentenza di primo grado , deve essere autorizzato dal direttore dell’istituto.
In attesa della pronuncia della sentenza di primo grado deve presentare la richiesta all’autorità giudiziaria che procede.
Per maggiori informazioni rivolgersi a: Dott.sa Patrizia Caraceni, Ufficio GIP del Tribunale.
I documenti da presentare sono:
- richiesta di colloquio
- documento di riconoscimento ed autocertificazione sull’esistenza del rapporto di parentela.
- autocertificazione dello stato di convivenza.